Sintesi delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali introdotte dal COVID-19: Decreto Legge 172 del 26 novembre 2021 (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021) – testo che consiglio di usare anche come informativa interna verso il personale scolastico.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 26 Novembre 2021, n.127, le principali novità introdotte riguardano:
Durata delle Certificazioni Verdi
Obbligo vaccinale: ciclo primario e dose di richiamo
Estensione obbligo vaccinale a nuove categorie: tra cui per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale
Green Pass: estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e istituzione del “Green Pass rafforzato dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche in ZONA BIANCA”
Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
La DURATA di validità del Green Pass viene ridotta a 9 MESI.
Obbligo vaccinale: ciclo primario e dose di richiamo
L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.
Estensione obbligo vaccinale a nuove categorie
Ai sensi dell’art.2 a decorre dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica anche alle categorie di seguito descritte andando a costituire requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa per:
personale scolastico, personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale (compresa la polizia penitenziaria) e militari, personale amministrativo della sanità.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale rientrante tra le categorie soggette a nuovo obbligo vaccinale, assicurano il rispetto di tale obbligo e verificano immediatamente tale adempimento acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
commento: ai fini della verifica, secondo quanto è possibile desumere dal testo di legge, con buona probabilità ci sarà un aggiornamento dell’applicazione VerificaC19, che dovrà consentire di distinguere il Green Pass Rafforzato (per coloro che hanno fatto la vaccinazione o che sono guariti), dal Green Pass tradizionale. Verosimilmente l’aggiornamento sulle nuove condizioni di verifica riguarderà anche la piattaforma del Ministero per le scuole.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il Datore di Lavoro invita, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato è tenuto a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
L’accertamento dell’inadempimento di presentazione della documentazione sopra descritta determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con una sanzione da euro 600 a euro 1.500. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
GREEN PASS ESTENSIONE E GREEN PASS RAFFORZATO dal 6 Dicembre
L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato (vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti – il tampone non consente di ottenerlo). Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in ZONA GIALLA nei seguenti ambiti:
- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche
In caso di passaggio in ZONA ARANCIONE, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.
DAL 6 DICEMBRE 2021 E FINO AL 15 GENNAIO 2022 è previsto che il GREEN PASS RAFFORZATO (valido solo per vaccinati e guariti) per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla (spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche), debba essere utilizzato ANCHE IN ZONA BIANCA.