Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nelle scuole

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A fronte del DL 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, con entrata in vigore in data 8 gennaio 2022, vengono riportate di seguito le principali misure introdotte, per il dettaglio si rimanda alla lettura completa della documentazione in allegato.

DECRETO LEGGE 7 Gennaio 2022, n. 01

ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE OVER 50

Dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica a tutti coloro i quali abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (anche successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione). L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Dal 15 febbraio 2022: Per i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni di età è esteso l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a verificare il rispetto di suddetta prescrizione per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso di suddetta vaccinazione o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Sanzione: da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PERSONALE UNIVERSITARIO

Dal 1 febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è esteso a tutto il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS BASE

È esteso l’obbligo di Green Pass base (vaccinazione, guarigione o tampone) a coloro che accedono ai seguenti servizi ed attività:

  • Dal 20 gennaio 2022 obbligo Green Pass Base per:
    • servizi alla persona
    • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari
  • Dal 1 febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, se diversa, obbligo Green Pass Base per accesso a:

o   pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie  della  persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Le verifiche che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.

GESTIONE CASI POSITIVITÀ NELLE SCUOLE

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Scuola dell’infanzia

  1. In presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria

  1. In presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).
  2. In presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado

  1. Con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’auto-sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
  2. Con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’auto-sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.
  3. Con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni. 

CIRCOLARE LAVORO AGILE del 05 gennaio 2022 – SMART WORKING

È stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali la circolare (in allegato) rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus).
  • LAVORO PRIVATO: visto il protrarsi dello stato di emergenza, si raccomanda, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Fino al 31 marzo 2022, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica (in allegato informativa da diffondere ai lavoratori). Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE del 07 gennaio 2022

Da lunedì 10 gennaio 2022 l’Emilia-Romagna entra in ZONA GIALLA.

Collegamenti utili