Aggiornamento su emergenza COVID

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)”, contenente alcuni aspetti di interesse per il comparto scolastico, tra cui:

  • distribuzione di FFP2 in modo gratuito al personale e agli alunni in auto-sorveglianza;
  • semplificazione per la prosecuzione della didattica in presenza, quando ci sono due casi di positività nelle scuole secondarie di I e II grado, e per la riammissione in classe, negli altri casi, da parte degli alunni in regime sanitario di auto-sorveglianza
  • accesso gratuito ai test antigenici rapidi, oltre che nelle Aziende sanitarie territoriali, anche in farmacia o in strutture convenzionate, anche gli alunni della scuola primaria.

Di seguito si riportano le principali misure introdotte.
Per il dettaglio si rimanda alla lettura completa del documento consultabile ai seguente link:

Art. 19 Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia

  1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza di cui all’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sulla base di un’attestazione dell’istituzione scolastica interessata che ne comprovi l’effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito a protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche […].

Art. 30 Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola

  1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1…

cit. “c) nelle scuole secondarie di primo grado […]  nonché nelle scuole secondarie di secondo grado […] 2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’auto-sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza”

e la riammissione in classedopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell’accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), numero 3, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022…

 cit. “a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni.”

 cit. “b) nelle scuole primarie […] 2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.”

 cit. “c) nelle scuole secondarie di primo grado […]  nonché […] nelle scuole secondarie di secondo grado […] 3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.”

degli alunni  in auto-sorveglianza  ai  sensi dell’articolo  1,  comma  7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all’articolo 9, comma 10, del  decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87 (n.d.r. App Verifica C19).  L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.

  1. La misura relativa all’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all’articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.

In vigore dal 27 gennaio 2022